L’Iva agevolata per i lavori edili ora è permanente. La Finanziaria 2010 ha mandato a regime – senza termine di scadenza – l’aliquota del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a condizione che si tratti di opere eseguite su edifici «a prevalente destinazione abitativa». Quando invece manchi questa caratteristica di prevalende destinazione abitativa l’aliquota è al 20 per cento.
Nessuna distinzione, invece, per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica: in tutti questi casi, l’aliquota Iva applicabile è quella del 10%, indipendentemente dal fatto che si tratti di edifici a prevalente destinazione abitativa. Restano con Iva al 4% i lavori di costruzione o di ampliamento di un’abitazione che, per il committente, abbia le caratteristiche della «prima casa». Rimane, infine, al 10%l’Iva sui lavori di costruzione degli edifici cosiddetti Tupini, vale a dire quelli nei quali almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni e nei quali non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi. Mentre è al 20% l’Iva sui lavori di costruzione di case con caratteristiche “di lusso” e sui lavori di costruzione di edifici che non abbiano le caratteristiche Tupini. Una delle questioni chiave è l’individuazione concreta della prevalente destinazione abitativa, dalla quale discende la possibilità di applicare l’Iva al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Innanzitutto, si tratta dell’abitazione (e relative pertinenze) in una casa unifamiliare o in un edificio composto da una pluralità di abitazioni nel quale non siano presenti unità immobiliari destinate a uso diverso da quello abitativo (alle pertinenze, quali autorimesse, cantine e solai, va riservato il medesimo trattamento che spetta al bene principale).
Quanto agli edifici “misti”, composti da unità abitative e non abitative, l’Iva al 10% si applica: a) ai lavori di manutenzione ef-fettuati nella singola unità abitativa e sue pertinenze (indipendentemente dal fatto che nell’edificio le unità abitative siano prevalenti o meno); b) ai lavori di manutenzione effettuati nelle parti comuni, a condizione che la superficie utile destinata, nell’edificio, a uso abitativo ( vale a dire a unità immobiliari accatastate nella categoria A, fatta eccezione per l’A/10)prevalga su quella destinata a uso diverso, come, ad esempio, uffici e negozi (non conta il numero delle unità immobiliari: ciò che rileva è la loro superficie utile). Mentre, se vengono effettuati lavori di manutenzione in un’unità non abitativa, anche se sita in un edificioa prevalente destinazione abitativa, l’aliquota Iva applicabile è quella ordinaria del 20 per cento. È inoltre da ritenere che l’aliquota del 10% sia applicabile ai lavori di manutenzione effettuati sui cosiddetti edifici “assimilati” alle case di abitazione non di lusso (ai sensi dell’articolo 1 della legge 659 del 19 luglio 1961), a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività: è il caso, ad esempio, di orfanotrofi, case di riposo e dei conventi, dal momento che si tratta di strutture destinate a essere residenza stabile delle persone che vi alloggiano. Invece parrebbe doversi applicare l’Iva al 20% agli interventi di manutenzione su scuole, caserme e ospedali, che non hanno funzioni residenziali.
Nel caso di un intervento di ristrutturazione totale di un edificio abitativo esistente (non avente caratteristiche di lusso e costituente la prima casa di abitazione del proprietario), in pratica vengono lasciate solamente le murature perimetrali, e il contemporaneo ampliamento per sopra-elevazione (circa un 10% rispetto al volume esistente) quale è l’aliquota corretta da applicare?
a – 10% su tutto il lavoro?
b – 4% su ampliamento e 10% sulla ristrutturazione?
c – 4% su tutto il lavoro?
grazie
cordialmente
sergio stella
Essendo la prima casa l’aliquota del 4% si applica su tutto il lavoro di ristrutturazione!
Nel caso di realizzazione di interventi di edilizia libera (manutenzione ordinaria), per poter applicare l’iva agevolata devo comunque fare la comunicazione di inizio lavori al Comune prima di relizzare le opere?
Salve: Vorrei sapere per la ristrutturazione della prima casa che aliquota si applica: 4% o il 10%?
P.S. Si precisa che la casa non ha caratteristiche di lusso
si deve sicuramente fare la comunicazione al comune!
siccome è prima casa si applica il 4%
dovendo rifare completamente il bagno tubi doccia e sanitari piastrelle ecc, poi pavimento balconi e 1 piccolo abbassamento soffitto, e tinteggiatura casa vorrei gentilmente sapere l’iva che mi deve essere applicata . L’impresa dice il 20. che documenti devo produrre? Grazie antonio.z.
Salve, stò per affrontare l’aquisto della prima casa, e vorrei verificare la notizia detami dal costruttore che l’iva sulla prima casa dovrebbe passare dal 4% di oggi al 2% grazie a un decreto legge. Ma è vero? è già in vigore o sono solo chiacchere per incentivare? grazie
Salve,nel caso di una ristrutturazione conservativa (applicando IVA al 10% quindi), bisogna sempre fare la distinzione tra bene di valore e non?
Salve, c’è una modulistica da presentare per avere l’IVA al 4% per ristrutturazione casa? Dove la trovo? Ho fatto la comunicazione al comune, bisogna fare anche quella all’ASL e all’Agenzia dell’ Entrate ( leggendo la disposizione dell’Agenzia bisogna inviare un prestampato a Pescara), Grazie
Ho ristrutturato il balcone ( piano calpestabiele e sottocielino )a spese mie come previsto dalla legge. La ricevuta dei lavori dovrà avere iva al 10 o 20% . grazie è urgente xchè devo pagare