L’IVA agevolata sulle ristrutturazioni in casa

L’Iva agevolata per i lavori edili ora è permanente. La Finanziaria 2010 ha mandato a regime – senza termine di scadenza – l’aliquota del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a condizione che si tratti di opere eseguite su edifici «a prevalente destinazione abitativa». Quando invece manchi questa caratteristica di prevalende destinazione abitativa l’aliquota è al 20 per cento.
Nessuna distinzione, invece, per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica: in tutti questi casi, l’aliquota Iva applicabile è quella del 10%, indipendentemente dal fatto che si tratti di edifici a prevalente destinazione abitativa. Restano con Iva al 4% i lavori di costruzione o di ampliamento di un’abitazione che, per il committente, abbia le caratteristiche della «prima casa». Rimane, infine, al 10%l’Iva sui lavori di costruzione degli edifici cosiddetti Tupini, vale a dire quelli nei quali almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni e nei quali non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi. Mentre è al 20% l’Iva sui lavori di costruzione di case con caratteristiche “di lusso” e sui lavori di costruzione di edifici che non abbiano le caratteristiche Tupini. Una delle questioni chiave è l’individuazione concreta della prevalente destinazione abitativa, dalla quale discende la possibilità di applicare l’Iva al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Innanzitutto, si tratta dell’abitazione (e relative pertinenze) in una casa unifamiliare o in un edificio composto da una pluralità di abitazioni nel quale non siano presenti unità immobiliari destinate a uso diverso da quello abitativo (alle pertinenze, quali autorimesse, cantine e solai, va riservato il medesimo trattamento che spetta al bene principale).
Quanto agli edifici “misti”, composti da unità abitative e non abitative, l’Iva al 10% si applica: a) ai lavori di manutenzione ef-fettuati nella singola unità abitativa e sue pertinenze (indipendentemente dal fatto che nell’edificio le unità abitative siano prevalenti o meno); b) ai lavori di manutenzione effettuati nelle parti comuni, a condizione che la superficie utile destinata, nell’edificio, a uso abitativo ( vale a dire a unità immobiliari accatastate nella categoria A, fatta eccezione per l’A/10)prevalga su quella destinata a uso diverso, come, ad esempio, uffici e negozi (non conta il numero delle unità immobiliari: ciò che rileva è la loro superficie utile). Mentre, se vengono effettuati lavori di manutenzione in un’unità non abitativa, anche se sita in un edificioa prevalente destinazione abitativa, l’aliquota Iva applicabile è quella ordinaria del 20 per cento. È inoltre da ritenere che l’aliquota del 10% sia applicabile ai lavori di manutenzione effettuati sui cosiddetti edifici “assimilati” alle case di abitazione non di lusso (ai sensi dell’articolo 1 della legge 659 del 19 luglio 1961), a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività: è il caso, ad esempio, di orfanotrofi, case di riposo e dei conventi, dal momento che si tratta di strutture destinate a essere residenza stabile delle persone che vi alloggiano. Invece parrebbe doversi applicare l’Iva al 20% agli interventi di manutenzione su scuole, caserme e ospedali, che non hanno funzioni residenziali.

Nuove agevolazioni per le ristrutturazioni domestiche

Nel piccolo rompicapo di contabilità domestica che ogni proprietario è chiamato a risolvere, gli sconti del fisco sono la costante. C’erano, ci sono e ci saranno: almeno fino alla fine dell’anno, per il 55% sul risparmio energetico, e fino al 31 dicembre 2012, per il 36% sulle ristrutturazioni. La variabile, invece, è la semplificazione contenuta nel decreto legge 40/2010 varato dal governo il 19 marzo scorso, che potrebbe consentire di effettuare alcuni interventi di manutenzione con una comunicazione al Comune, senza bisogno della denuncia d’inizio attività (Dia).
Le aspettative di semplificazione sono moltissime, vuoi per le oggettive asperità della burocrazia, vuoi per le attese innescate un anno fa dal piano casa (e andate, almeno in parte, deluse). Ad ogni buon conto, il «potrebbe» accostato alla parola «semplificare» è inevitabile, perché il decreto fa salve le norme regionali e le prescrizioni comunali, oltre naturalmente alle discipline di settore (da quella antisismica alla sicurezza degli impianti). Con il risultato che l’applicazione sarà diversa da una zona all’altra. E che alla fine i casi in cui si potrà a fare meno del geometra,dell’architetto o dell’ingegnere saranno pochi.
Un discorso che va di pari passo con quello procedurale, visto che i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nelle unità immobiliari residenziali sono il classico intervento su cui si applica la detrazione del 36 per cento. Misura che nel 2009 ha fatto segnare il record di 447mila pratiche agevolate.
Se sul 36% non c’è particolare motivo di affrettarsi, il discorso cambia per la detrazione del 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico. Secondo la normativa attuale, i privati potranno avere il bonus solo per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre: le associazioni di categoria di produttori e installatori chiedono la proroga – per un’agevolazione che nel 2009 è stata utilizzata da circa 240mila contribuenti – e qualche tempo fa da esponenti del Governo erano arrivate rassicurazioni in tal senso. Al tempo stesso, però, ci sono aziende del settore che stanno giocando le loro pubblicità sulla prossima scadenza del 55 per cento. E forse, nell’incertezza, non è il caso di perdere tempo.
Qualcosa di simile potrebbe valere anche i pannelli fotovoltaici, che ricevono per 20 anni gli incentivi del conto energia (e non il 55%, come quelli solari). Qui il futuro dell’agevolazione non è in dubbio, ma dal 2011 le tariffe incentivanti saranno limate, anche se non si sa ancora di quanto. Complice la riduzione del costo dei pannelli, anche in questo caso il 2010 potrebbe essere l’anno giusto per avviare i lavori: con l’avvertenza che i tempi lunghi dell’installazione e delle procedure, in questo caso, impongono davvero di accelerare.
Il tutto senza trascurare un’altra variabile fondamentale, che potrebbe anche far cambiare il saldo economico finale di molti interventi: il risparmio energetico. Se si interviene con intelligenza, le spese di ristrutturazione possono anche ridurre i consumi energetici degli edifici. E in condominio le occasioni di risparmio sono ancora maggiori. A patto, naturalmente, di riuscire a districarsi tra assemblee, quorum e maggioranze.